Art. 9.
(Fondo per lo sviluppo dell'innovazione).

      1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso lo stato di previsione del Ministero delle attività produttive è istituito, a decorrere dall'anno 2007, il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è destinato all'anticipazione delle risorse

 

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necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo.
      2. La dotazione del Fondo è stabilita in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi. In fase di prima attuazione, e in via sperimentale, una dotazione di 17,5 milioni di euro è attribuita alla Regione Siciliana.
      4. Ai fini della presente legge si intendono per:

          a) «comitato», il comitato regionale tecnico scientifico di cui al comma 3 dell'articolo 10;

          b) «istituto di ricerca», una università o un dipartimento universitario, un ente di ricerca pubblico o privato, un laboratorio o un centro di ricerca;

          c) «piccola e media impresa», quella definita dalla citata raccomandazione n. 2003/361/CE;

          d) «proponenti», un gruppo qualificato di ricerca, costituito da uno o più istituti di ricerca e da piccole e medie imprese, anche costituito in forma associata;

          e) «proposta progettuale», un'iniziativa articolata in forma progettuale in

 

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modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi;

          f) «responsabile di progetto», un dipendente in servizio o un collaboratore esterno di un istituto di ricerca che svolge, nell'ambito del progetto, sia il ruolo di ricercatore principale sia quello di responsabile del coordinamento delle ricerche.

      5. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate dai proponenti.
      6. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 5.
      7. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali del Ministero delle attività produttive per progetti innovativi da realizzare nel territorio della Regione Siciliana, ai sensi e nei limiti della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo, di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/45 del 17 febbraio 1996, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004.
      8. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustri:

          a) gli obiettivi generali dell'innovazione;

          b) la produttività economica e la competitività aziendale;

 

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          c) la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.